Aggiornato il 26 ottobre 2026. Indicazioni verificate su Commissione europea (IVA e-commerce, sportello unico OSS e IOSS, Your Europe), regolamento (UE) 2023/988 su EUR-Lex, Consiglio dell’Unione europea (dazio sui piccoli pacchi), Istat (ATECO 2025) e modulistica dell’Agenzia delle Entrate.
Il dropshipping è un modello di vendita online in cui il negozio incassa l’ordine ma non tiene magazzino: trasmette l’ordine a un fornitore, che spedisce il prodotto direttamente al cliente finale. In Italia è legale, ma chi vende resta a tutti gli effetti il venditore: servono un’attività d’impresa in regola, la gestione corretta dell’IVA, il rispetto dei diritti del consumatore e delle regole europee sulla sicurezza dei prodotti.
Punti chiave
- Nel dropshipping il fornitore spedisce, ma verso il cliente risponde il negozio: recesso, garanzia legale di almeno 2 anni, tempi di consegna.
- Per le vendite a distanza verso consumatori di altri Paesi UE, sopra i 10.000 euro annui si applica l’IVA del Paese di destinazione, gestibile con lo sportello OSS.
- Dal 13 dicembre 2024 il regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) impone informazioni minime su produttore e sicurezza in ogni offerta online.
- Dal 1° luglio 2026 i piccoli pacchi extra UE sotto i 150 euro pagano un dazio forfettario di 3 euro per categoria di articolo.
- Margini, tempi e qualità sono i limiti strutturali del modello.
Cos’è il dropshipping e come funziona l’ordine?
Il dropshipping funziona come un negozio senza scorte: il venditore cura vetrina, prezzi, marketing e assistenza, il fornitore magazzino e spedizione. Il flusso tipico ha cinque passaggi.

- Il cliente acquista sul sito o sul marketplace del venditore e paga il prezzo al dettaglio.
- Il venditore trasmette l’ordine al fornitore, a mano o tramite integrazione automatica, e paga il prezzo all’ingrosso.
- Il fornitore prepara il pacco e lo spedisce all’indirizzo del cliente, spesso senza riferimenti al proprio marchio.
- Il venditore comunica al cliente il tracciamento e gestisce eventuali domande.
- Resi, rimborsi e reclami tornano al venditore, che deve poi regolarli con il fornitore.
La differenza con un e-commerce tradizionale sta nel punto 2: niente merce acquistata in anticipo, ma dipendenza da un terzo per qualità, disponibilità e tempi. Per la parte tecnica vale il nostro confronto tra Shopify, WooCommerce e PrestaShop.
Quali sono i vantaggi e i limiti reali del dropshipping?
Il vantaggio reale è l’investimento iniziale ridotto in merce; i limiti riguardano margini, tempi, resi e qualità, e incidono direttamente sulla reputazione del negozio.
- Margini. Chi compra un pezzo alla volta ha meno potere negoziale di chi acquista a volume, e su ogni ordine pesano commissioni di pagamento, eventuali commissioni del marketplace, pubblicità e resi. Il margine va calcolato per prodotto, non sul catalogo medio.
- Tempi di spedizione. Secondo le regole europee riassunte da Your Europe, salvo accordi diversi la merce va consegnata senza indebito ritardo e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Con fornitori lontani il rischio di sforare, e di dover rimborsare, è concreto.
- Resi. Il consumatore ha 14 giorni dalla consegna per recedere senza motivo e il rimborso va fatto entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. Se il fornitore non accetta resi alle stesse condizioni, il costo resta al negozio.
- Controllo qualità. Il venditore non vede la merce prima che arrivi al cliente. Ordini di prova e controlli periodici sono l’unico modo per verificare prodotto e imballo.
Il dropshipping è legale in Italia e serve la partita IVA?
Il dropshipping è legale, ma se l’attività è abituale e organizzata è un’attività d’impresa e va avviata come tale: apertura della partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese e adempimenti presso il Comune.
Avvio dell’attività
Le pratiche per avviare un’impresa passano dalla Comunicazione Unica e dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune, raggiungibile dal portale impresainungiorno, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Unioncamere e ANCI. Il modello di dichiarazione di inizio attività ai fini IVA dell’Agenzia delle Entrate per imprese individuali e lavoratori autonomi (AA9) prevede una casella dedicata all’attività di commercio elettronico e campi per l’indirizzo del sito web e il fornitore che lo ospita. Il regime fiscale va valutato con un commercialista.
Codice ATECO
Dal 2025 è in vigore ATECO 2025, la versione italiana della classificazione europea NACE Rev. 2.1, adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Nei materiali di presentazione dell’Istat si precisa che nel commercio al dettaglio non c’è distinzione rispetto al canale di vendita e che la classificazione non separa le attività digitali da quelle tradizionali. In pratica il codice si sceglie in base ai prodotti venduti, non al fatto che la vendita avvenga online. Molte guide indicano ancora codici della classificazione precedente: conviene verificare il codice corretto sulle tavole Istat o con il proprio consulente.
Come si gestisce l’IVA nelle vendite online in Europa?
Se il negozio vende a consumatori di altri Paesi dell’Unione, l’IVA segue regole specifiche per le vendite a distanza. Dal 1° luglio 2021, spiega la Commissione europea nella pagina sullo sportello unico IVA per l’e-commerce (OSS), le vendite a distanza intracomunitarie di beni si considerano effettuate nel Paese in cui termina il trasporto. Sotto la soglia di 10.000 euro annui complessivi, calcolata sull’anno in corso e su quello precedente, si applica l’IVA del proprio Paese; sopra, quella del Paese del cliente.
Per non aprire una posizione IVA in ogni Stato si può aderire al regime OSS, con dichiarazione trimestrale unica che si aggiunge, senza sostituirla, a quella nazionale. Per le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE in spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro esiste invece lo sportello IOSS, con dichiarazione mensile, esclusi i prodotti soggetti ad accisa; le imprese non stabilite nell’Unione devono nominare un intermediario. Quando la vendita passa da un marketplace, in alcuni casi la piattaforma è considerata fornitore ai fini IVA: succede per le spedizioni importate fino a 150 euro e per le vendite dentro l’Unione di venditori stabiliti fuori dall’Unione.
Cosa cambia con fornitori extra UE e dogana?
Con fornitori fuori dall’Unione il dropshipping incontra la dogana su ogni pacco. Dal 1° luglio 2021 l’esenzione IVA per le merci sotto i 22 euro è stata abolita e ogni bene che entra nell’Unione richiede una dichiarazione doganale, indipendentemente dal valore, come ricorda la Commissione europea.
Dal 2026 cambia anche il dazio. Come riporta il comunicato del Consiglio dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026, è stata abolita l’esenzione dai dazi per i pacchi di valore inferiore a 150 euro e, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, si applica un dazio forfettario di 3 euro per ciascuna categoria di articolo contenuta nel pacco, identificata dalla voce tariffaria. Un pacco con due tipi di prodotti diversi paga quindi 6 euro. Per un negozio in dropshipping significa margini più stretti sui prodotti di basso valore e la necessità di chiarire con il fornitore chi figura come importatore e chi paga IVA e dazi.
Quali responsabilità ha il venditore verso il consumatore?
Verso il consumatore risponde il venditore, cioè il negozio, anche se il pacco parte dal fornitore. In Italia le regole sono nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che recepisce la disciplina europea. Secondo la scheda Your Europe sulla garanzia dei prodotti nell’UE, il venditore deve riconoscere una garanzia legale minima di 2 anni e risponde dei difetti per tutta la sua durata: il consumatore può chiedere riparazione o sostituzione senza costi e, in casi specifici, riduzione del prezzo o rimborso.
Prima dell’acquisto vanno date le informazioni obbligatorie: identità e indirizzo del venditore, caratteristiche del bene, prezzo totale con spese aggiuntive, modalità di consegna e pagamento, condizioni di recesso. Il pulsante d’ordine deve chiarire che si sta pagando e non si possono usare caselle preselezionate per costi supplementari. Se le informazioni sul recesso mancano, il termine per recedere si allunga di un anno, come spiega la scheda di Your Europe sulla vendita a distanza e commercio elettronico B2C. Su struttura e pagine indispensabili di un negozio online abbiamo scritto una guida ai siti e-commerce.
Cosa impone il regolamento GPSR sulla sicurezza dei prodotti?
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), applicabile dal 13 dicembre 2024 secondo la scheda della Commissione europea, vale anche per chi vende online. L’articolo 19 del testo consolidato del regolamento su EUR-Lex stabilisce che ogni offerta a distanza deve indicare in modo chiaro e visibile almeno nome o marchio del produttore con recapito postale ed elettronico, il nome e i recapiti della persona responsabile nell’Unione se il produttore non vi è stabilito, le informazioni per identificare il prodotto, compresa un’immagine, e le avvertenze di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori del Paese di vendita.
L’articolo 16 aggiunge che un prodotto non può essere immesso sul mercato se non c’è un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile per quel prodotto. Con fornitori extra UE è il punto più delicato: se nessuno nella catena ricopre quel ruolo, il prodotto non può essere immesso sul mercato.
| Voce | Cosa sapere | Fonte |
|---|---|---|
| Avvio attività | Attività abituale: partita IVA, Registro delle imprese, SUAP del Comune | Agenzia delle Entrate (modello AA9), impresainungiorno |
| Codice ATECO | ATECO 2025 non distingue il canale di vendita: conta il prodotto | Istat |
| IVA vendite UE | Sopra 10.000 euro annui IVA del Paese del cliente, regime OSS facoltativo | Commissione europea |
| Import fino a 150 euro | IVA tramite IOSS; dazio di 3 euro per categoria di articolo dal 1° luglio 2026 | Commissione europea, Consiglio UE |
| Recesso | 14 giorni dalla consegna; rimborso entro 14 giorni | Your Europe, Codice del consumo |
| Garanzia legale | Almeno 2 anni, a carico del venditore | Your Europe, Codice del consumo |
| Sicurezza prodotti | Dati del produttore e del responsabile UE, immagine e avvertenze in ogni offerta | Regolamento (UE) 2023/988 |
Come scegliere i fornitori per il dropshipping?
Un fornitore si sceglie partendo da ciò che il negozio dovrà garantire al cliente. Le domande da porre:

- Da dove spedisce e con quali tempi medi documentati verso l’Italia e gli altri Paesi serviti.
- Se accetta resi entro i termini di legge e chi ne paga i costi.
- Se fornisce i dati del produttore e dell’operatore responsabile nell’Unione richiesti dal GPSR, con schede di sicurezza e avvertenze in italiano.
- Per le spedizioni extra UE, chi è l’importatore e se IVA e dazi sono già pagati alla consegna.
- Come gestisce disponibilità a magazzino e aggiornamento dei prezzi, per non vendere prodotti esauriti.
Le risposte vanno messe per iscritto e verificate con ordini di prova. Chi vende anche sulle grandi piattaforme deve rispettarne le regole su spedizioni e resi, come spieghiamo nella guida su come vendere sui marketplace.
Quali sono gli errori più comuni?
Gli errori più frequenti nascono dal considerare il dropshipping un’attività “leggera” dal punto di vista legale: vendere con continuità senza partita IVA, promettere consegne che il fornitore non rispetta, copiare condizioni di vendita altrui, ignorare l’IVA del Paese del cliente oltre la soglia europea, vendere prodotti extra UE senza operatore responsabile nell’Unione, calcolare il margine senza dazi, resi e pubblicità.
Cosa fare adesso
Prima di aprire il negozio prepara un conto economico per prodotto che includa prezzo all’ingrosso, spedizione, commissioni, pubblicità, resi e, per i fornitori extra UE, IVA e dazio forfettario. Verifica con un commercialista forma d’impresa, regime fiscale e codice ATECO, poi chiedi ai fornitori candidati i dati richiesti dal GPSR e le condizioni di reso per iscritto. Infine stima il budget del sito e degli strumenti: per i costi di realizzazione puoi partire dalla nostra analisi su quanto costa un sito web.
Fonti
- Commissione europea: VAT e-Commerce, One Stop Shop (OSS e IOSS)
- Consiglio dell’Unione europea: via libera definitivo alle nuove regole sui dazi per i piccoli pacchi (11 febbraio 2026)
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, testo consolidato
- Commissione europea, Your Europe: garanzia dei prodotti nell’UE
- Commissione europea, Your Europe: commercio elettronico B2C e vendita a distanza
- Normattiva: Codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
- Istat: dalla classificazione NACE Rev. 2.1 alla classificazione ATECO 2025
- Commissione europea: scheda informativa sul regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti